La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 19 gennaio 2018 ha ribadito che “sebbene in linea di principio i giudizi espressi dalle commissioni di concorso, in particolar modo nelle procedure di valutazione comparativa, siano espressioni di discrezionalità tecnica, non v’è dubbio che tale discrezionalità possa e debba essere sindacata, sia pur nei limiti del travisamento dei presupposti di fatto, dell’illogicità e della manifesta irragionevolezza, ovvero della non congruenza delle valutazioni operate con le risultanze di fatto (cfr, per tutte, C.d.S., IV, 13 ottobre 2010, n. 5048).