I genitori di due bambini affetti da grave disabilità hanno presentato ricorso al Tribunale ordinario di Latina in quanto la Regione aveva loro negato pieno riconoscimento delle misure sostegno alle disabilità di cui gli stessi già godevano negli anni precedenti – l’assistenza sensoriale e uditiva e la comunicazione aumentativa alternativa (C.A.A.) – imponendo la scelta di una sola delle sue misure. Il Tribunale ha accolto totalmente il ricorso, accertando «la condotta discriminatoria posta in essere dalla Regione Lazio nei confronti dei minori», ordinando altresì alla Regione di astenersi per il futuro da analoghe condotte e condannandola Regione al risarcimento del danno cagionato a ciascun alunno e al rispetto dei piani educativi individualizzati e delle linee guida per l’assistenza a minori affetti da disabilità.
Ove il piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso determinante di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, abbia indicato il numero delle ore necessarie per il sostegno scolastico o per l’assistenza alla comunicazione (anch’essa obbligatoria ai sensi dell’art. 13 della legge 104/1992) dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, l'amministrazione scolastica non ha potere discrezionale capace di rimodulare o di sacrificare, a causa della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura di quel supporto integrativo così come individuato dal piano.
Essa ha piuttosto il dovere di garantire l'assegnazione, in favore dell'alunno, del personale docente specializzato, anche facendo ricorso - se del caso, là dove la specifica situazione di disabilità del bambino richieda interventi di sostegno continuativi e più intensi - all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, al fine di rendere possibile la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto, dell'alunno disabile all'istruzione, all'integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini.
L'omissione o le inefficienze nell'apprestamento, da parte dell'Amministrazione scolastica, della dovuta attività di sostegno, si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all'attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle sue specifiche esigenze, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico. Ne consegue una discriminazione indiretta vietata dall'art. 2 legge n. 67 del 2006, per tale intendendosi anche il contegno omissivo dell'amministrazione pubblica preposta all'organizzazione del servizio scolastico, la quale abbia l'effetto di mettere l'alunno con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri (Cassazione civile, Sezioni Unite, 08/10/2019, n. 25101).
Nel Piano Educativo Individualizzato nel caso di specie, si dà atto che “nel contesto scolastico l’insegnante di sostegno è presente per 22 ore settimanali, l’assistente comunale per 6 ore e l’assistente alla comunicazione sensoriale per 10 ore: a tal proposito risulta controproducente e rischiosa la mancata approvazione delle complessive 18 ore, di cui 8 specifiche in C.A.A. come negli anni precedenti.
Tuttavia, si ritiene assolutamente necessario il costante e continuo supporto della C.A.A., come sostegno alle competenze emotive, come percorso per lo sviluppo delle competenze sociali che investono la sfera dell’alunna e che si ritengono determinanti per l’acquisizione di autonomie sempre più importanti per il corretto svolgimento dell’attuale percorso scolastico, nonché per un adeguato e funzionale sviluppo di scambio relazionale ai fini del passaggio alla scuola secondaria di primo grado” e nella valutazione delle barriere e dei facilitatori si legge: “Si considera altresì, come barriera per il presente anno scolastico, la totale eliminazione delle ore di CAA previste nel precedente (complessive 8 ore), che hanno limitato la fruizione delle attività e la continua e costante collaborazione dell’insegnante di sostegno con l’assistente alla CAA. Tutto ciò ha portato a comprimere il diritto di un’alunna con gravi difficoltà di comunicazione pesando sul normale e sereno svolgimento del lavoro volto a facilitare e promuovere l’integrazione”.