L’uso del telefono cellulare in classe da parte del personale docente non è conforme e coerente con la funzione educativa ad esso attribuita dalla norma configurandosi come palese violazione delle norme interne delle istituzioni scolastiche, oltre che come condotta non consona alla funzione educativa del personale docente come delineata dalla Contrattazione Collettiva di settore.

A tal riguardo la Sentenza della Corte di appello di Milano - Sezione lavoro n. 462 del 3 aprile 2019 ha confermato che l’utilizzo del telefono cellulare da parte del docente durante le ore di lezione costituisce infrazione disciplinare, avendo implicazioni sul modello educativo precedentemente delineato.

A Lecco una professoressa di un istituto superiore ha visto confermato in appello il provvedimento di sospensione per un giorno dal servizio per aver riposto alla telefonata del fratello durante l’orario di lezione (Sentenza della Corte di appello di Milano - Sezione lavoro n. 462 del 3 aprile 2019)

In un istituto comprensivo in provincia di Torino, invece, un’insegnante di sostegno non ha superato il periodo di prova finalizzato all’immissione in ruolo perché dalle ispezioni condotte era emerso un utilizzo eccessivo del telefono cellulare durante le ore di lezione (Sentenza del Tribunale di Torino n. 5328 del 19 marzo 2018).

In un altro caso, invece, un’insegnante di sostegno di una scuola dell’infanzia della provincia di Caserta che era stata accusata di usare in maniera eccessiva il cellulare in classe non è stata condannata per la mancanza di una prova certa. Le era stata comminata una sanzione di dieci giorni di sospensione senza retribuzione, ma per il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non è sufficiente lo screenshot della schermata di un cellulare collegato a WhatsApp che indica che l’utente è online per dimostrarne l’effettivo utilizzo durante la lezione. Lo stesso vale per un commento che sarebbe stato pubblicato su Facebook mentre l’insegnante risultava in servizio. Occorre una prova certa dell’utilizzo durante l’orario di lavoro, in caso contrario la sanzione deve essere annullata (Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 611 del 14 maggio 2018).