Sulla legittimità del giudizio finale non possono in alcun modo incidere l'incompleta, carente o addirittura omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, tenuto conto che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa sull'insuf­ficiente rendimento scolastico e quindi sull'insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi, mentre le eventuali carenze della scuola nel predi­sporre tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dell'alunno e il suo inserimento nell'attività di classe a livelli di preparazione pari o prossima a quella degli altri studenti della stessa classe non incidono sull'autonomia del giudizio di ammissione dell'alunno alla classe superiore, che deve essere effettuato sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dall'alunno.

Cassazione civile, sez. II, 20 settembre 2004, n. 6504