Il giudizio di non ammissione di uno studente alla classe superiore del Consiglio di classe è espressione di discrezionalità tecnica e, in quanto tale, non sindacabile dal giudice di legittimità se non sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e dell'errore sui presupposti rilevabili dagli atti. In particolare, il livello di maturità e preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di valutazione riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, il cui giudizio riflette specifiche competenze solo da esso possedute. Al giudice di legittimità spetta, pertanto, di verìficare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati preventivamente dal collegio stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti .
TAR CAMPANIA n.1818 - Sez. IV — 8 aprile 2013