Potrebbe pure stimarsi di non particolare rilevanza, ma la sentenza emessa dal TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 15889/2024, pubblicata il 20 agosto 2024, è invece importante, come lo è quella precedente della Corte d’appello di Catanzaro, n. 1106 del 19 novembre 2022 e di cui in prosieguo, quale – ripetuto – stimolo al Legislatore per risolvere la venticinquennale questione dell’aggrovigliato rapporto tra le prerogative (e connesse stringenti responsabilità, giuridicamente esigibili) del dirigente scolastico e le competenze degli organi collegiali, sgomitolando quella opaca – ma meglio è da qualificarsi, equivoca – formula di rito che le vuole, semplicemente, fatte salve. Sicché è meritevole di una distesa analisi.

Essa origina da un ricorso della FLC CGIL di Rieti e di un nutrito numero di componenti il Collegio dei docenti dell’ITC di Vittorio – Iti Lattanzio, di Roma, contro il decreto con cui il dirigente scolastico aveva nominato un docente orientatore e quindici docenti tutor – ai sensi del DM n. 328 del 22 dicembre 2022, contenente le Linee guida per l’orientamento – nonostante contraria delibera dell’Organo collegiale, improvvidamente messa ai voti (1). Delibera che, a schiacciante maggioranza (97 favorevoli, 23 contrari, 7 astenuti), aveva optato per un, così dire, esercizio distribuito delle funzioni di docente tutor e di docente orientatore, tramite “un percorso di orientamento di almeno 30 ore per ogni anno scolastico in tutte le classi degli anni di corso previste dalla norma attraverso moduli svolti in orario curricolare senza l’ausilio di docenti tutor e orientatore”, assumendo per l’appunto – come riproposto in sede contenziosa – che “Gli attuali ricorrenti, componenti del Collegio dei docenti e dei consigli di classe, sono educatori, formatori ed orientatori ed ogni giorno assolvono alla loro attività”.

Il ricorso è stato ritenuto del tutto infondato, sino“al limite della temerarietà”, e pertanto respinto (2).

Premesso che, neanche in via incidentale, si sono impugnati le Linee guida e le disposizioni applicative masolo l’atto dirigenziale di nomina, quest’ultimo – al contrario di quanto affermato da parte ricorrente con il primo motivo – è del tutto legittimo siccome rispondente ai canoni normativamente significati; altrimenti avrebbe egli agito contra legem, poiché – è scritto nella sentenza – “la nomina del docente tutor e del docente orientatore è prevista dall’articolo 3 del D. Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, s.m.i., e punto 8.3 nonché 10.2 delle Linee guida per l’orientamento … che attuano la menzionata normativa anche al fine di conseguire gli obiettivi del PNRR in tema di potenziamento dell’orientamento”. E, agendo contra legem, si sarebbe di conseguenza esposto – e avrebbe pure esposto coloro che avevano votato una delibera illegittima – “a responsabilità civile, penale e contabile, anche in considerazione della necessità di raggiungere gli obiettivi del PNRR”.

La – contestata – determina di conferimento delle funzioni di docente tutor e di docente orientatore è dunque valida a tutti gli effetti e l’invocato rispetto delle competenze degli organi collegiali, pure figurante nelle Linee guida, “non può certo avere il significato di consentire ai suddetti organi di indurre il dirigente scolastico a omettere l’esercizio del suo dovere/potere di nomina ed in tal modo impedire l’istituzione di un organo che le norme menzionate dalla stessa parte ricorrente impongono che sia costituito e che garantisce un servizio a famiglie ed alunni”(3). Peraltro, nel caso portato alla cognizione del Giudice, le competenze del Collegio dei docenti in ordine alla progettazione dei percorsi di orientamento, da inserire nel curricolo della scuola e da esplicitare nel PTOF in fase del suo aggiornamento annuale, “non si sono affatto intaccate dalle nomine di cui agli atti impugnati e (possono) liberamente esplicarsi, ovviamente tenendo presente l’avvenuta individuazione dei docenti tutor e del docente orientatore, di cui può (il Collegio) evidenziare funzioni e compiti, nel rispetto delle leggi e del principio di leale collaborazione, che sono incompatibili con la radicale opposizione manifestata nei comportamenti procedimentali e nel ricorso”. Ed altrettanto infondato, oltre che generico, è il riferimento al DM 328/2022 laddove rimette alla valutazione delle istituzioni scolastiche sia l’individuazione del numero dei tutor da nominare, più rispondente alle loro specifiche esigenze, sia la numerosità del raggruppamento di studenti da associare a ciascun tutor, entro il limite delle dedicate risorse finanziarie. È troppo generico il riferimento, si precisa, per fondare una competenza esclusiva – ed escludente – del Collegio dei docenti; che, d’altra parte, “ha avuto la possibilità di esprimersi su tale punto ma non ha ritenuto di deliberare in merito, anzi, come si afferma nello stesso ricorso, ha espresso sempre un parere radicalmente contrario alle nomine di cui agli atti impugnati, nonostante le stesse siano previste, come già ricordato, in forza di una legge e di atti amministrativi applicativi rimasti incontestati”.

Inconferente è anche, e di conseguenza, il secondo motivo del ricorso: delle nomine effettuate dal dirigente –pur se contrarie alla delibera del Collegio – e con una motivazione rimasta priva di contestazione specifica, dalla quale risulta che la partecipazione è stata garantita, così come la completezza dell’istruttoria.

“Ai limiti del temerario” – ed oltre i limiti, a prestar credito ai termini impiegati in sentenza – appare il terzo motivo di ricorso, “nel quale si invocano a sproposito gli artt. 21, 25 e 97 della Costituzione ed il giusto processo … presentato in maniera del tutto generica e privo di qualsivoglia nesso con il caso concreto”.

Alla stessa stregua è respinto il quarto, ed ultimo, motivo, “in cui si invoca, anche qui a totale sproposito, il principio del legittimo affidamento”; posto che “tale principio presuppone una posizione di vantaggio in relazione ad un bene della vita, acquisita e non contestata da terzi o dall’Amministrazione, e non può applicarsi nemmeno in via ipotetica al caso di specie, in cui i ricorrenti non si sono mai trovati in tale relazione”. Ed erroneo è, infine, il richiamo della giurisprudenza a sostegno, “in maniera completamente decontestualizzata rispetto al caso di specie”.

 

Francesco G. Nuzzaci