È importante qui riportare subito il disposto dell’art. 5, comma 2 del d.lgs. 3/3/2001, n. 165, così come modificato prima dal d.lgs. n. 150/2009 e poi dal decreto legge n. 95/2012:“Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi … le determinazioni per l'organizzazione degli uffici … sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, … rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane …, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”.
Alla luce di questa disposizione, dunque, è il Dirigente Scolastico che ha il potere e la competenza per quanto attiene alla gestione del personale e soprattutto all’organizzazione degli uffici e del servizio. Unico dovere da parte del Dirigente è quello di dare informazione alla RSU e a tutta la parte sindacale delle decisioni assunte in proposito.
Pertanto la questione non rientra nelle competenze della RSU di Istituto, ma non rientra neanche nelle competenze del Collegio dei Docenti sia perché, come abbiamo detto, il D.Lgs. n. 165/2001 assegna esplicitamente questa competenza al Dirigente Scolastico e sia perché nell’art. 7 del D.Lgs. n. 297/1994 (TU delle leggi della Scuola) non è minimamente ravvisabile questa competenza tra le attribuzioni che la legge esplicitamente assegna al Collegio dei Docenti.
A ciò naturalmente si aggiunga una interpretazione evidente e cioè che il Coordinatore della classe, per le attività che deve svolgere, è una figura che sottintende un rapporto di natura prettamente fiduciaria tra due soggetti e come tale non può che essere designato direttamente dal soggetto (il Dirigente Scolastico, appunto) a cui è legato da questo rapporto di fiducia.
La competenza del Collegio dei Docenti potrebbe essere invocata non tanto per la designazione e la nomina dei Docenti che dovranno rivestire questa figura, ma quanto per la necessità che la figura sia operante nella scuola, dal momento che:
1. non è obbligatoria perché non prevista da alcuna esplicita norma;
2.è una figura che riveste una funzione non solo di tipo organizzativo, ma anche di valore didattico.
Solo per questo il Dirigente Scolastico designerebbe e conferirebbe le nomine in esecuzione di una delibera dell’organo collegiale. È chiaro che in una situazione di conflitto tra Dirigente Scolastico e Collegio dei Docenti potrebbe verificarsi la situazione estrema che un Collegio non ritenga utile questa figura nella scuola, nel qual caso il Dirigente Scolastico, a nostro avviso, potrebbe comunque nominare il Coordinatore di classe, ma con compiti solo organizzativi e non didattici.
Dunque, per come è stato posto il quesito, la richiesta della RSU in questo caso appare infondata e il Dirigente Scolastico procederà autonomamente alla designazione e alla nomina dei Coordinatori di classe.