Alla luce del nuovo codice dei contratti ci si chiede se alla luce di quanto previsto dall’art. 52 circa le nuove modalità di controllo dei requisiti, se gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del DPR 602/73 siano ancora da fare. Infatti, l’art. 52 del d.lgs 36/2023 nel caso di affidamenti diretti inferiori a € 40.000, la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell’affidatario che deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento. Pertanto la S.A., in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata soltanto a verificare le dichiarazioni rese dagli operatori economici, su un campione individuato ogni anno tramite sorteggio, con modalità predeterminate. Nel presente lavoro analizziamo tale problematica.

La procedura

Sul piano operativo, i “soggetti pubblici”, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 5.000 euro, inoltrano in via telematica una richiesta ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. La richiesta viene effettuata tramite il servizio di verifica inadempimenti (https://www.acquistinretepa.it), al fine di controllare se il beneficiario del pagamento risulti moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 5.000 euro. L’Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le opportune verifiche. Qualora risulti che il soggetto beneficiario non sia inadempiente oppure l’Agente della Riscossione non fornisca alcuna risposta nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione, il pagamento potrà essere effettuato da parte della Pubblica Amministrazione. Diversamente, nel caso in cui venga riscontrata la presenza di inadempienze, l’Agente della Riscossione dovrà comunicare alla Pubblica Amministrazione:

● l’ammontare del debito del beneficiario per il quale si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti;

● l’intenzione di provvedere alla notifica dell’ordine di versamento ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/73 (c.d. “pignoramento presso terzi”). In tal caso, i “soggetti pubblici” devono sospendere il pagamento delle somme fino a concorrenza dell’ammontare del debito indicato dall’Agente della Riscossione e per i 60 giorni successivi a quello della comunicazione. Se durante il suddetto periodo di sospensione e prima della notifica dell’ordine di versamento intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell’ente creditore cheacciano venire meno l’inadempimento o ne riducano l’ammontare, l’Agente della Riscossione lo comunica alla P.A., indicando l’importo che quest’ultima può erogare al beneficiario. Decorsi i 60 giorni senza che l’Agente della Riscossione abbia notificato l’ordine di pagamento, la P.A. provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore.