Chiedo se sia possibile concedere la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore al personale amministrativo dell'Istituto che dirigo sulla base della situazione che ora descrivo.


La scuola è aperta al pubblico per più di 10 ore per 5 giorni la settimana e l'orario di servizio del personale è ancora più ampio. Il servizio all'utenza è offerto su 6 giorni di lavoro: alcune classi hanno ore di insegnamento il sabato, dunque la segreteria è aperta anche il sabato mattina.

Per far fronte a questa situazione i tre uffici della segreteria (didattica, personale e acquisti) sono così organizzati: ogni amministrativo lavora il sabato una volta ogni tre settimane, e nelle settimane in cui svolge il suo lavoro dal lunedì al venerdì, fa un turno pomeridiano (fino alle 17.15), fisso sempre lo stesso giorno della settimana.

Mi sembra che ci siano le condizioni per la 35esima ora, sia dal punto di vista delle significative oscillazioni sia da quello dei turni.

Se così fosse, è possibile cumulare l'ora settimanale (la 36esima) in modo da impiegarla nei giorni di chiusura prefestiva? In questo modo si ridurrebbero le necessità di straordinario nel corso delle settimane per cui è riconosciuta la 35esima ora.

Risposta

Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:

- Istituzioni scolastiche educative;

- Istituti con annesse aziende agrarie;

- Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.

Ciò premesso, scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana, per autorizzare la riduzione di orario è necessario che vi siano regimi di orario articolati su più turni o personale coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali,

Pare quindi evidente che la norma contrattuale per beneficiare della riduzione dell’orario di lavoro pone due condizioni:

 

  • una di tipo oggettivo che attiene alla natura dell’istituzione scolastica, vale a dire i convitti nazionali, gli educandati, gli istituti con annesse le aziende agrarie, gli istituti che per soddisfare particolari esigenze di funzionamento della scuola o per migliorare l’efficienza e la produttività dei servizi, hanno deliberato un orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno tre giorni la settimana;
  • una di tipo soggettivo che attiene alla particolare situazione in cui viene a trovarsi il personale nel subire il disagio di un’articolazione gravosa dell’orario di lavoro causato dell’ampliamento dei servizi offerti dall’istituzione scolastica. Per cui il beneficio della riduzione dell’orario viene a configurarsi come una specie di compensazione della particolare gravosità della prestazione lavorativa, dovuta alla necessità di essere stati costretti ad istituire più turni per garantire il servizio ovvero, ricorrere a rientri comportanti significative oscillazione dell’orario individuale di lavoro rispetto all’orario ordinario, al fine di garantire un’apertura al pubblico della scuola per più di dieci ore giornaliere.

 

Le due predette condizioni devono esistere entrambe perché si possa autorizzare la riduzione di orario.

 

Pertanto per autorizzare la riduzione di orario a 35 ore settimanali è necessario che

 

  • il personale sia adibito a regimi di orario articolati su più turni.

In questa categoria vi rientra il personale che a rotazione si avvicenda nel corso dell'anno scolastico nei turni di servizio e, quindi, può beneficiare della riduzione delle 35 ore. Tale sistema di turnazione deve avere carattere di continuità e non può essere limitato a casi sporadici o a rientri pomeridiani saltuari. Non vi rientra il personale che effettua il turno fisso, solo il turno al mattino, o solo il turno al pomeriggio o solo il turno serale.

Ad esempio, apertura della scuola con orario di funzionamento dalle ore 8 alle ore 20,00, con primo turno dalle 8:00 alle 14:00 e secondo turno dalle 14 alle 20, in tale situazione essendoci due turni in cui il personale si avvicenda può essere autorizzata la riduzione di orario.

  • il personale sia coinvolto in sistemi di orari comportanti significative oscillazioni degli orari individuali di lavoro, rispetto all'orario individuale ordinario.

In questa categoria vi rientra il personale che pur non svolgendo i turni, l'istituzione scolastica per corrispondere ad esigenze che non possono essere soddisfatte con il normale orario di servizio antimeridiano, può averlo coinvolto in un regime orario di flessibilità, di orario plurisettimanale, di orario articolato su 5 giorni, determinando negli orari individuali di lavoro del dipendente significative oscillazioni rispetto all'orario ordinario di lavoro.

Si deve trattare di oscillazioni rilevanti, derivanti dalla necessità di far fronte ad esigenze di servizio imprevedibili ovvero dall'impossibilità di poter pianificare l'orario di lavoro individuale con i sistemi di articolazione dell'orario previste dal CCNL.

Tale situazione riteniamo sia improbabile che si verifichi dato il criterio discrezionale nel valutare l'entità delle oscillazioni.

L'amministrazione in relazione a particolari e specifici regimi orari individuali imposti al dipendente per coprire particolari esigenze di servizio, dovrebbe definire in concreto i casi in cui si realizzano le “significative oscillazioni” di orario perché si possa beneficiare della riduzione di orario.

Nella situazione prospettata con il quesito che si riscontra esiste la condizione oggettiva ma a nostro parere non anche quella soggettiva, vale a dire manca la rotazione tra i turni, non viene specificata l'entità delle oscillazioni di orario-