Un'associazione mi ha presentato una proposta di concessione dei locali scolastici per svolgere il servizio di doposcuola che i genitori pagherebbero direttamente ai loro operatori.
Per dare la concessione dei locali devo fare un bando di gara oppure posso portare direttamente questa proposta di servizio fatta dall'associazione in Consiglio d'Istituto e se deliberato faccio una convenzione per l'uso dei locali. Altrimenti come devo impostare il bando di gara e il relativo contratto visto che in bilancio non entrano soldi in quanto le famiglie pagano direttamente l'associazione e quindi alla scuola non viene fatturato nulla.
RISPOSTA
L'art. 10 del D.L.vo 297/94 afferma in primo luogo che il regolamento, deliberato Consiglio di Istituto, deve stabilire “le modalità … per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive". Inoltre prevede che il Consiglio di circolo e di istituto “Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94". Tale articolo è stato modificato e ne sopravvive solo il comma 5 il quale dispone che: “Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola.(…)”.
L’ uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche (anche nel periodo estivo e fuori dall’orario scolastico) è invece disciplinato in particolare dal comma 4 del successivo art. 96 che dispone: “Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale”. Dunque i Consigli di istituto devono accordare il preventivo assenso, ed il comune o la provincia hanno facoltà di disporne poi la concessione. Ovviamente l'utilizzatore dovrà garantire (in ossequio anche ai principi civilistici) il corretto uso di attrezzature e sarà chiamato a rispondere in caso di danno.
Se, pertanto, si concedono solo i locali scolastici, l’istituzione scolastica si può limitare a fare un affidamento diretto, diverso è il discorso se accanto ai locali scolastici si condivide l’iniziativa svolta dall’associazione, infatti, in questa ultima ipotesi l’attività deve passare nel bilancio della istituzione scolastica e come tale va fatta la procedura di scelta del contraente.