Pubblicato il Decreto legislativo n. 99 del 12 giugno 2025, attuativo della delega in materia di bullismo e cyberbullismo
La materia della prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo è stata oggetto di una normazione evolutiva, iniziata nel 2017 con la legge n.71/2017. L’originario ambito del cyberbullismo è stato integrato dal contrasto e prevenzione del bullismo.
Il 12 giugno 2025 è stato emanato il nuovo Decreto Legislativo n. 99/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2025, entrato in vigore dal 16 luglio 2025 e contenente “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della Legge 17 maggio 2024, n. 70”, che ha modificato e integrato la legge n.71/2017 estendendone gli effetti anche al fenomeno del bullismo tradizionalmente inteso, ed introdotto ulteriori importanti modifiche al sistema normativo vigente in tema di prevenzione e contrasto dei suddetti fenomeni.
Una delle novità introdotte è stato l’art. 3 che delegava espressamente il Governo ad adottare, a mezzo di uno o più Decreti Legislativi, entro i successivi 12 mesi (cioè entro il 14 giugno 2025), specifiche disposizioni per la prevenzione dei suddetti fenomeni nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114», accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal «Servizio 114», prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;
b) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;
c) prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli articoli 98-quater decies e 98-septies decies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamino espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022;
d) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati.
I decreti legislativi di cui sopra sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
Tutte queste misure sono state puntualmente varate e sono contenute, appunto, nel Decreto Legislativo in commento. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervistato al riguardo, ha chiarito che, con le misure appena varate, il Governo ha inteso mettere in guardia tanto “i nostri ragazzi sui rischi dell'uso della Rete”, quanto “le famiglie per la responsabilità che può conseguire da comportamenti violenti tenuti dai propri figli sui social a danno di altri giovani”.
Ecco di seguito il contenuto delle disposizioni varate con il predetto decreto legislativo.
L’art. 1 prevede un potenziamento del servizio di assistenza telefonico (c.d. “Emergenza Infanzia”) dedicato alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, rappresentato dal numero telefonico pubblico «114», che sarà attivo in tutto il Paese, 24 ore al giorno tutto l’anno, e che sarà fruibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio nocive per lo sviluppo psico-fisico dei minori, nonché, espressamente, casi di bullismo e di cyberbullismo. ll numero 114 - Emergenza infanzia è già promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia ed è gestito da SOS Il Telefono Azzurro Onlus dal 2003, anno della sua istituzione. È un servizio di emergenza rivolto a tutti coloro vogliano segnalare una situazione di pericolo e di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti. Il servizio fornisce consulenza multidisciplinare, di natura psicologica, psicopedagogica, legale e sociologica, e offre un collegamento in rete con le istituzioni e le strutture territoriali competenti in ambito sociale, giudiziario e di pubblica sicurezza, seguendo un modello multiagency.
Gli operatori che presteranno tale servizio (i quali, nei casi più gravi, informeranno prontamente le Forze dell’ordine competenti in merito) saranno dotati di adeguate competenze e saranno in grado di fornire direttamente alle vittime, ai loro congiunti, ovvero a persone loro legate da relazione affettiva, una immediata assistenza psicologica, psicopedagogica e/o giuridica.
Viene inoltre offerta agli utenti del servizio in modo gratuito una applicazione informatica, dotata di una funzione di geolocalizzazione del chiamante, che, tuttavia, è attivabile esclusivamente previo consenso dell'utilizzatore.
Viene assicurato, altresì, un servizio di messaggistica istantanea, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (di cui al D.Lgs. n. 196/2003).
Si prevede poi che la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmetta al MIM, sulla base dei dati anonimi acquisiti dal 114, i dati numerici in forma aggregata suddivisi tra segnalazioni di fenomeni di bullismo e quelli di cyberbullismo occorsi in ambito scolastico, anche al fine di agevolare, nelle scuole la programmazione di puntuali azioni volte a sensibilizzare gli studenti sulla prevenzione di tali fenomeni.
Un sito internet appositamente dedicato assicurerà, al fine di potenziare i servizi offerti dal numero di emergenza «114», la più ampia fruizione e diffusione riguardo i servizi forniti.
L’art. 2 (“Sistema di rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”) prevede, invece, che l’ISTAT, ogni due anni, effettui una rilevazione sui due fenomeni, allo scopo di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti maggiormente esposti al pericolo, nonché di chiarire i relativi fattori di rischio e protezione e di indicare le conseguenze psicologiche ai danni delle vittime.
La norma assicura poi l’impegno del Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di inviare, entro il 31 dicembre di ciascuna delle annualità in cui viene svolta la rilevazione, una specifica relazione che contenga:
a) i risultati delle indagini svolte dall'ISTAT;
b) lo stato di attuazione delle misure in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
c) l’impatto di dette misure, specialmente sul mondo della scuola.
L’art. 3 apporta, poi, importanti modifiche il c.d. “Codice delle comunicazioni elettroniche” (D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259), la norma che ha stabilito le regole per lo sviluppo, l'esercizio e la gestione delle reti e i servizi di comunicazione elettronica, garantendo la concorrenza, la tutela dei consumatori e la qualità dei servizi offerti.
Nell’art. 98-quaterdecies (riportante “Obblighi di informazione applicabili ai contratti”) del suddetto Codice - del nuovo comma n. 5-bis, si prevede, d’ora in avanti, che nei contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica (inclusi gli operatori di telefonia e internet) venga richiamato l'articolo 2048 c.c., che stabilisce la responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli ad altri minori, anche (evidentemente) attraverso un uso improprio delle nuove tecnologie e della Rete in generale. Si tratta di responsabilità in vigilando e in educando che, bisogna ricordarlo, prevede una presunzione di colpevolezza fatta salva la prova di aver impartito un’educazione rapportata allo status sociale e al contesto e di aver vigilato sui suoi comportamenti.
L’articolo 4 del D.Lgs. n.99/2025, invece, assicura che la Presidenza del Consiglio dei Ministri realizzerà (anche in coordinamento con le competenti strutture del Ministero dell’Istruzione e del Merito), apposite campagne informative e di comunicazione istituzionale in materia di prevenzione e sensibilizzazione sull’uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, attraverso i principali mezzi di informazione, gli organi di comunicazione e di stampa, nonché i soggetti privati.
Al fine di favorire l’ulteriore diffusione del servizio di assistenza, al secondo comma 2 è previsto inoltre che il MIM e le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, promuovano la conoscenza del sopra citato numero pubblico “Emergenza infanzia 114”.
Considerazioni finali
Nel decreto legislativo de quo ci sono davvero poche novità che riguardano, per lo più, azioni di sistema quali le rilevazioni ISTAT e l’azione di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È quasi una norma ricognitiva di azioni già sperimentate, quale il numero d’emergenza 114, o le campagne di sensibilizzazione. Come ha fatto notare qualche sindacato, manca il richiamo all’educazione all’affettività e alla sfera della sessualità. Manca il richiamo all’alleanza scuola – famiglia, richiamata solo per ricordare l’art. 2048 c.c. sulla responsabilità in educando e in vigilando. Peraltro, ciò è coerente con quanto previsto dal Pdl A.C. 2423 relativo a “Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico” dove il “Patto educativo di corresponsabilità” tra scuola e famiglia viene riletto principalmente in virtù dell’obbligo introdotto per la scuola di richiesta del consenso informato preventivo su temi attinenti all'ambito della sessualità.
di Anna Armone, Esperta in Scienza dell'Amministrazione scolastica su Dirigere la scuola n.9