Il rito si consumerà presumibilmente in autunno con la procedura della formazione, della valutazione finale e con l’attribuzione dei miglioramenti economici (nuove posizioni economiche) al personale Ata.Infatti, come annunciato nel corso dell’informativa del 4 giugno 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con ritardo inspiegabile, ha rimesso in moto l’istituto contrattuale comunicando alle organizzazioni sindacali contenuti e tematiche dei percorsi formativi previsti dal Decreto ministeriale n. 140 del 12 luglio 2024. La gratificazione economica – è evidente – assume il pregnante significato di valorizzazione professionale del personale, la cui formazione è organizzata per area di appartenenza:

  • Area dei Collaboratori scolastici (ex Area A e As),
  • Area degli Operatori (ex Area As) - Operatori dei servizi agrari;
  • Area Assistenti (ex Area B);
  • Area professionale del personale B (profilo tecnico).

Il ventennale istituto contrattuale, uscito dalla precaria condizione iniziale, ha assunto la caratteristica di strumento stabile di aumento retributivo, tanto necessario in un contesto di assenza di progressioni di carriera.

I nuovi importi delle posizioni economiche

E se da una parte è criticabile il ritardo con cui vengono avviati i corsi – è del 12 luglio 2024il decreto n. 140 – sotto altro aspetto va salutata con favore la conferma e la rivalutazione delle posizioni economiche in essere sulla base della previgente disciplina in materia. Il decreto individua per il triennio 2024/25, 2025/26 e 2026/27 icriteri di riparto delle risorse economiche necessarie, i cui importi sono così incrementati:

  • La posizione economica è determinata in euro 700 annui lordo dipendente (968,66 euro LS) da corrispondere in tredici mensilità per il personale dell’Area dei Collaboratori e in euro 800 annui lordo dipendente (1.107,04 euro LS) da corrispondere in tredici mensilità per il personale dell’Area degli Operatori.
  • Per il personale dell’Area degli Assistenti la prima posizione economica è determinata in euro 1.300 annui lordo dipendente (1.798,94 euro LS) da corrispondere in tredici mensilità e laseconda posizione economica è determinata in euro 2.000 annui lordo dipendente (2.767,60 euro LS) da corrispondere in tredici mensilità. La seconda posizione economica può essere conferita solo al personale inquadrato nel ruolo degli Assistenti amministrativi e degli Assistenti tecnici dell’Area contrattuale degli Assistenti.

Si tratta di incrementi che, certamente, non soddisfano le attese del personale soprattutto con riferimento alla quantità e qualità del lavoro svolto; ma questa è una vecchia storia che pende come spada di Damocle sulla testa dei dipendenti scolastici!

Il personale delle previgenti graduatorie

Il decreto ministeriale n. 140/2024 chiarisce anche la posizione (articolo 4) del personale collocato nelle graduatorie formulate sulla base della previgente disciplina stabilendo che:

  • Concluse le procedure selettive di cui all’articolo 5, comma 5, all’atto del conferimento delle nuove posizioni economiche, gli Ambiti Territoriali provvedono prioritariamente ad attribuire la posizione economica al personale collocato nelle graduatorie definitive di cui agli Accordi 2008 e 2009 che abbiano già in precedenza superato il corso di formazione e che non siano stati dichiarati decaduti dalla procedura, subordinatamente alla conservazione dei requisiti di ammissione e secondo l’ordine di graduatoria.
  • Il personale già utilmente collocato nelle graduatorie predette e trasferito in altra provincia rispetto a quella di presentazione della domanda ha diritto all’attribuzione della posizione economica nella provincia di nuova titolarità.
  • Il personale di cui ai commi 1 e 2 non deve presentare domanda.

Destinatari

Possono partecipare alle procedure selettive per l’attribuzione delle nuove posizioni economiche i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nell’Area dei Collaboratori, nell’Area degli Operatori o nell’Area degli Assistenti che, all’avvio dell’anno scolastico in cui è indetta la selezione, abbiano maturato nell’area un’anzianità di servizio di almeno cinque anni. Non rileva l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

Ai fini del computo del periodo di anzianità di servizio richiesto è pure utile il servizio, anche non continuativo, effettivamente prestato nell’Area con rapporti di lavoro a tempo determinato; a tal fine, si considera annualità di servizio il servizio prestato per dodici mesi, i mesi interi sono considerati come da calendario, mentre le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computato in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a quindici giorni si considera come mese intero. Infine, la formazione con prova finale di valutazione darà luogo ad una graduatoria con validità triennale.

di Angelo Muratore, continua sulla rivista Amministrare la scuola n. 9