Come riportato nel vademecum sulla scuola del Garante Privacy, nonostante sia stato realizzato prima dell’applicazione della GDPR, la registrazione della lezione per finalità strettamente personali secondo la finalità dello strumento compensativo è certamente lecita.  Si consiglia pertanto redigere un’informativa privacy e un allegato al regolamento d’istituto ad hoc per regolare tale fattispecie. In seguito vediamo di argomentare in dettaglio per chiarire la questione.

Come delineato sin dalla Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, le pubbliche amministrazioni, e quindi le scuole, non devono adottare il consenso dagli interessati (genitori, alunni, insegnanti, ecc..) come presupposto per trattare i dati personali, perché devono agire sulla base di una norma di legge o di regolamento che prevede la finalità per cui esso è svolto (secondo l’art. 2-ter del Codice Privacy così come modificato d.lgs. n. 101 del 2018).

Così ad esempio sulla base del DPCM 4 marzo 2020 le scuole adottavano strumenti informatici per svolgere la DAD e quindi venivano redatte le informative privacy rivolte alle famiglie sul trattamento dei dati personali nella didattica a distanza. Tra l’altro in molti casi le informative privacy sulla DAD contemplavano la possibilità di adottare i suddetti strumenti informatici per costituire – anche successivamente al superamento della fase emergenziale – l’avvio di metodologie didattiche online da affiancare a quelle consuete. Nell’informativa pertanto deve essere prevista, quale norma che funge da base giuridica del trattamento dati personali, l’art. 5 della legge n. 170 del 2010 sulle “Misure educative e didattiche di supporto” che al comma 2 prevede appunto che “Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: […] b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere”. 

Questa è la prospettazione del caso che consente di affermare che l’iniziativa è certamente perseguibile. A parere di chi scrive anzi è un dovere piuttosto che una possibilità. Suggeriamo pertanto a livello interlocutorio di farlo presente al Consiglio di classe e successivamente comunicarlo alla famiglia dell’alunno, tenendo sempre ben presente l’uso strettamente personale della registrazione che deve essere fatto dall’alunno e dalla sua famiglia.

Qui in allegato il Modello di informativa ai sensi dell'art. 13-14 del Regolamento (UE) n.679 del 2016.