Ai fini della individuazione del giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio; invero, se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto — di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria — l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, se la domanda al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario; rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria e la conseguente richiesta di reinserimento in asserita diretta applicazione della normativa nazionale.

T.A.R. sez. I - Torino, 08/09/2017, n. 1055