La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità ogget­tiva. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal ri­schio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la cir­costanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche nor­me per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Corte di Cassazione, Sez. Lav. 25 marzo 2019, n. 8292