Nell'ipotesi di consegna dell'atto a persona di famiglia, che conviva anche temporaneamente con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno temporanea, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto a quest'ultimo diretto, onde non è sufficiente per smentire l'inidoneità della consegna la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, mentre ogni indagine circa l'identificazione del luogo in cui è stata eseguita la consegna stessa resta assorbita dall'anzidetta presunzione di convivenza, la quale può essere superata soltanto dalla prova, posta a carico del destinatario dell'atto, dell'insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare consegnatario.
CONSIGLIO DI STATO N. 3859 - Sez. IV — 15 luglio 2013