La materia del conferimento degli incarichi risulta sottratta al dominio degli atti amministrativi perche non compresa entro la soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici, e concerne, invece, il piano del funzionamento degli apparati e, quindi, l'area della capacità di diritto privato, sicché appartiene alla generale giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico privatizzato (ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1) la controversia che abbia ad oggetto, non già il conferimento di un incarico dirigenziale con il riconoscimento della qualifica superiore, bensì l'assegnazione temporanea delle mansioni di dirigente scolastico senza l'attribuzione della suddetta qualifica (e, perciò, sostanzialmente in via di supplenza), nella quale si ponga in discussione l'esistenza, in favore di altro aspirante, del requisito di riservatario di posto previsto per le categorie di personale ricadenti nelle ipotesi di applicabilità della legge n. 68 del 1999, rimanendo, pertanto, esclusa ogni questione relativa alla progressione verticale di carriera e alla procedura concorsuale presupposta dal conferimento dell'incarico.
In tema di conferimento di incarichi annuali di presidenza delle istituzioni scolastiche statali, il principio posto dall'art. 29 del d.lgs. 165 del 2001, secondo il quale il reclutamento avviene mediante un corso concorso di formazione con modulo unico per la scuola elementare e media (e, dunque, aperto a candidati in possesso del requisito di legittimazione dell'anzianità di servizio maturata indifferentemente presso la scuola elementare o quella media), deve applicarsi anche per la partecipazione alla procedura selettiva per l'attribuzione degli incarichi annuali di presidenza, non essendo ragionevole richiedere per un incarico provvisorio requisiti maggiori di quelli richiesti per un incarico definitivo.
Corte di cassazione SEZ. UNF. del 28 aprile 2009, n.17785