In materia di infortuni sul lavoro, la condotta in­cauta del lavoratore non comporta "concorso" di colpa idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni volta in cui la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia giuridicamente da consi­derare munita di «incidenza esclusiva» rispetto alla determinazione dell’evento dannoso.

In tal senso, qualora risulti l'inosservanza da par­te del datore di lavoro di specifici doveri informativi (o formativi) del lavoratore rispetto all'attività da svolgere, tali da rendere altamente presumibile che, ove quegli obblighi fossero stati assolti, il compor­tamento del lavoratore da cui è scaturito l'infortu­nio non vi sarebbe stato, non è possibile addossare al lavoratore, sotto il medesimo profilo, l'ignoranza delle circostanze che dovevano essere oggetto di in­formativa (o di formazione), al fine di fondare una colpa idonea a concorrere con l'inadempimento da­toriale e che sia tale da ridurre, ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile, la misura del risarcimento dovuto.

 Corte di Cassazione Sez. Lav. 25 novembre 2019, n. 30679