Il difetto di sottoscrizione del segretario e del presidente del consiglio d'istituto del verbale del Consiglio d'istituto non comporta la nullità della relativa delibera. Infatti, in adesione ad un costante orientamento giurisprudenziale, non solo la non leggibilità della firma, ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell'atto amministrativo, ove concorrano elementi testuali, emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano, che permettono di individuare la sua sicura provenienza; in conclusione l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'Amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l’accertamento dell’effettiva provenienza dell'atto stesso dal soggetto autorizzato a firmarlo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 3 maggio 2018, n. 2960; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 8 novembre 2017, n. 5245).
T.AR. Veneto, sez. I. 2 agosto 2018, n. 842