Come noto, la scuola, nel valutare la preparazione degli alunni, non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (come si verifica ad esempio nei casi di accertamento dell'altezza di un determinato candidato o del grado alcolico di una determinata sostanza), ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. Pertanto, il ricorso, che ha ad oggetto l'assegnazione al figlio dei ricorrenti del punteggio di 9/10 (ottimo) piuttosto che 10/10 (eccellente) agli esami di terza media, è infondato e va rigettato, qualora sia fondato sulla mera non condivisibilità del giudizio.

T.A.R. sez. I - Palermo, 26/01/2018, n. 223