La valutazione del Consiglio di classe in ordine al profitto conseguito da un alunno costituisce l'espressione di un giudizio tecnico-didattico sindacabile dal giudice di legittimità soltanto per vizi logico-giuridici, che ne evidenzino la contraddittorietà o l'incongruenza rispetto alla obiettiva situazione di fatto od a precedenti valutazioni sull'andamento scolastico dell'alunno medesimo. ( Sez. IlI bis — 29 ottobre 2004 — n. 12058)