In caso di ammissione con riserva all’esame di Stato per effetto della misura cautelare urgente, l’assorbimento dell’iniziale giudizio negativo del consiglio di classe può determinarsi solo allorché lo studente abbia poi positivamente superato le prove dell’esame di Stato, ottenendo così un favorevole apprezzamento globale da parte della commissione d’esame, perché altrimenti il ricorrente otterrebbe grazie alla tutela cautelare più di quanto potrebbe ottenere dal fisiologico svolgersi del procedimento amministrativo, escludendosi dunque la operatività del detto criterio ove all’esito delle prove d’esame si riportino complessivamente insufficienze, e il raggiungimento del minimo di sessanta centesimi si consegua solo grazie all’attribuzione dei crediti scolastici. 

Con la sentenza n. 577/2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria ha rigettato il ricorso di una studentessa del quinto anno del liceo classico di Perugia che contestava la sua non ammissione all’esame di maturità. La decisione della scuola, fondata su quattro insufficienze, è stata giudicata legittima, anche alla luce dell’insuccesso della candidata nelle prove sostenute con riserva dopo una sospensione cautelare.

I fatti: l’esclusione dallo scrutinio finale

La studentessa era stata dichiarata non ammessa all’Esame di Stato dal Consiglio di classe con voti insufficienti in Italiano, Latino, Greco e Inglese. La sua esclusione era motivata da un rendimento complessivamente insufficiente, come previsto dall’art. 13 del D.lgs. 62/2017.

Ritenendo il provvedimento illegittimo per carenza di istruttoria e motivazione, la ragazza si era rivolta al TAR, ottenendo una sospensiva d’urgenza che le ha consentito di sostenere comunque l’esame con riserva.

Gli esiti dell’esame: prestazione insufficiente

Nonostante l’ammissione cautelare, le prove d’esame hanno confermato le difficoltà della studentessa:

  • 13/20 alla prima prova scritta

  • 7/20 alla seconda prova (Latino)

  • 11/20 al colloquio orale

Dunque, due prove su tre sono risultate insufficienti. Questo dato ha avuto un peso decisivo nella valutazione finale del TAR.

La questione dell’“assorbimento” e la svolta interpretativa

Uno dei nodi centrali del giudizio è stato il principio giurisprudenziale del cosiddetto “assorbimento”: secondo una tesi, se uno studente supera l’esame sostenuto con riserva, il giudizio negativo di ammissione perde rilevanza giuridica.

Il TAR Umbria, tuttavia, si è discostato da questa visione. Nella sentenza si chiarisce che l’effetto di “assorbimento” può operare solo se lo studente supera con esito positivo tutte le prove, dimostrando una preparazione globale adeguata. In questo caso, tale condizione non si è verificata.

La motivazione: discrezionalità tecnica e criteri oggettivi

Il Tribunale ha sottolineato che la valutazione del consiglio di classe è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per evidenti illogicità, che non sono state riscontrate nel caso di specie.

Inoltre, il TAR ha ribadito che:

  • La media dei voti non garantisce l’ammissione se ci sono più di due insufficienze.

  • La mancata attivazione di corsi di recupero non invalida automaticamente il giudizio di non ammissione.

Esito finale del ricorso

Alla luce di tutto ciò, il TAR Umbria ha:

  • Rigettato il ricorso principale, confermando la validità del giudizio del consiglio di classe.

  • Dichiarato improcedibili i motivi aggiunti, legati alla valutazione finale dell’esame.

  • Compensato le spese di lite, vista la delicatezza della materia trattata.

Conclusione

Questa sentenza segna un punto fermo su un tema molto dibattuto: l’efficacia dei provvedimenti cautelari in ambito scolastico e i limiti della discrezionalità tecnica degli organi scolastici. Il messaggio è chiaro: l’ammissione con riserva non equivale a promozione automatica, e solo una prestazione adeguata in sede d’esame può sanare un giudizio negativo iniziale.

In allegato all'articolo la Sentenza Tar Umbria, sez. I, 20 ottobre 2023, n. 577 – Pres. Ungari, Est. De Grazia