Il caso è quello di un ragazza sedicenne in gita scolastica che durante la notte cade dalla terrazza posta a livello del balcone della sua stanza d’albergo rimanendo invalida in modo permanente. La studentessa aveva scavalcato il parapetto del balcone per raggiungere un compagno con il quale aveva consumato uno spinello nella contigua terrazza a livello, non protetta né da un parapetto, né da segnali di pericolo tanto che, non essendosi accorta dello stato dei luoghi, era  precipitata nel vuoto da un’altezza di circa 12 metri.
Il Tribunale di Trieste e successivamente la Corte d’Appello avevano entrambi respinto la domanda di risarcimento perché ritenute adeguate le misure di sorveglianza prestate, Scagionando i professori che accompagnavano la classe, i giudici della Corte d’Appello avevano osservato che la sorveglianza del docente non doveva spingersi ad invadere la “privacy” dei ragazzi e la sua diligenza al controllo del non possesso di spinelli o alla verifica dell’astratta sicurezza delle strutture ospitanti, aperte al largo uso pubblico e nella fattispecie utilizzate da una scolaresca di ragazzi prossimi alla maggiore età e presumibilmente dotati di un senso del pericolo…
Corte d'Appello, sentenza n. 375 del 2009

Tuttavia la Cassazione ha ribaltato tale impostazione. La Corte si è così espressa: «proprio perché il rischio che, lasciati in balia di sé stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all’istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, al momento della loro scelta, ne’ al momento della fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni». I Giudici hanno ritenuto di condannare il docente accompagnatore, per il danno subito dalla studentessa, per non aver visionato adeguatamente gli alloggi, assegnati alle studentesse e agli studenti, non sincerandosi e accertandosi dell’assenza dei rischi evidenti.
Cassazione civile n. 1769/2012