Quando si contestino gli atti della Amministrazione scolastica che non abbiano dato coerente seguito alle « proposte » del G.L.O.H. e cioè gli atti interni al procedimento degli Uffici scolastici e quello - finale o provvisorio - del dirigente scolastico, di attribuzione all'alunno disabile di un numero di ore inferiore a quello oggetto della proposta individuale, sussiste in linea di principio la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Infatti, si tratta di controversie concernenti un pubblico servizio, quale l'istruzione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, con la conseguente applicazione dell'articolo 7, comma 5 (per il quale « Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi »), e dell'art. 55, comma 2 (sulla tutela cautelare, quando la domanda « attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale »).

Consiglio di Stato sez. VI - 05/06/2017, n. 2683