È illegittimo il rifiuto di iscrizione di un alunno maggiorenne disabile ad una scuola di istruzione superiore. Dalla interpretazione sistematica di tutte le disposizioni succedutesi nel tempo, emerge la volontà del legislatore di favorire percorsi di istruzione con carattere di continuità tra i diversi gradi della scuola. Anche la Corte Costituzionale, con sentenza del 6 luglio 2001 n. 226 — con riferimento ad un caso nel quale, presso il giudice a quo, si impugnava un provvedimento con il quale il Preside di una scuola media statale aveva respinto la domanda di iscrizione alla classe seconda di un alunno portatore di handicap, in quanto il medesimo aveva già compiuto il 18º anno di età — ha statuito che l'obbligatorietà dell'istruzione di primo grado per gli alunni disabili cessa con il raggiungimento del 18º anno di età e che, superato tale limite, gli stessi hanno il diritto di completare la scuola dell'obbligo frequentando appositi corsi per adulti. Orbene, il principio affermato dalla Corte Costituzionale riguarda il caso specifico della frequenza della scuola dell'obbligo da parte di alunni disabili. Viceversa, nel caso in esame, non si tratta dell'assolvimento dell'obbligo scolastico primario, bensì della iscrizione di un alunno maggiorenne disabile ad una scuola di istruzione superiore; con la conseguenza che il limite di 18 anni di età, oltre il quale le persone handicappate sono ammesse a frequentare la scuola dell'obbligo, risulta privo di rilevanza giuridica. Va, quindi, affermato il diritto dell'interessata a frequentare il primo anno dell'istituto superiore, con le misure di integrazione e sostegno previste dalla l. 104/1992.
T.A.R. sez. III - Catania, 05/04/2017, n. 707