In tema di insegnamento nella scuola pubblica, rilevano come atti legittimi sia il licenziamento disciplinare senza preavviso (ai sensi dell'art. 95 codice disciplinare del vigente Contratto Collettivo nazionale del Comparto Scuola), sia il depennamento dalle graduatorie, irrogati a chi abbia falsamente dichiarato di non aver subito condanne penali, rinnovando tale autocertificazione di anno in anno, e abbia taciuto di aver avuto una condanna ostativa, a nulla rilevando che tale condanna sia stata l’esito di un patteggiamento in appello, con pena sospesa, poiché per eliminare il disvalore della condanna penale irrevocabile per reato ostativo non può ritenersi sufficiente il mero decorso del tempo che conduce all'effetto di estinguere il reato (per pena sospesa o perchè oggetto di pena patteggiata) essendo indispensabile il provvedimento di riabilitazione, l'unico che valuta ex post il comportamento del reo.

Corte appello sez. lav. - Reggio Calabria, 04/04/2019, n. 384