Il mobbing consiste in una condotta, tenuta dal datore di lavoro o da un superiore gerarchico nei confronti di un lavoratore, costituita da comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto di lavoro e che manifestino un disegno finalizzato alla vessazione del lavoratore medesimo.
È inammissibile nel processo amministrativo la deduzione della prova testimoniale con modalità difformi dal modello legale previsto dall'art. 244 comma 1 c.p.c. (nella specie, non è stata effettuata l'articolazione dei fatti da provare in capitoli separati).
Tar Toscana, sez. I, 11 luglio 2013, n. 1165