In tema di sanzioni disciplinari, posto che occorre fare riferimento ai principi di tipicità e tassatività della sanzione, secondo i quali, per punire un lavoratore, è necessario che la sanzione sia espressamente prevista da una norma di legge o di contratto, ciò vale sia per quanto riguarda l'esplicitazione del collegamento tra il comportamento antidoveroso e l'applicazione della sanzione, sia per quanto riguarda l'individuazione dell'autorità datoriale competente ad infliggerla e il procedimento da seguire al fine di garantire il diritto di difesa. Pertanto, per ciò che concerne il personale della scuola, va dichiarata la nullità della sanzione disciplinare comminata dal Preside, per incompetenza del Dirigente scolastico ad irrogare la sanzione della sospensione rientrando, invece, tale competenza in quella riservata all’UPD (ufficio per i provvedimenti disciplinari).
Corte appello sez. lav. - Milano, 10/06/2019, n. 1160