La giurisdizione in materia di responsabilità patrimoniale a carico dei pubblici dipendenti, per danni cagionati allo Stato, è attribuita dal nostro ordinamento in via esclusiva alla Corte dei Conti.
Al riguardo gli artt. 82 e 83 della legge di contabilità generale dello Stato stabiliscono "i pubblici funzionari e gli impiegati che, nell'esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionano danno allo Stato o alle altre amministrazioni dalle quali dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti la quale, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto".
Come si evince dalle citate disposizioni, l'accertamento della responsabilità patrimoniale presuppone che l'azione o l'omissione, imputabili al pubblico dipendente si siano verificate nell'esercizio delle funzioni in modo che sussista una connessione tra comportamento colpevole ed obbligo inerente alle attribuzioni del dipendente. La Corte dei Conti ha ritenuto, al riguardo, che una tale connessione esiste anche quando il dipendente abbia commesso un abuso dei poteri delle mansioni a lui affidate o abbia deviato dalle stesse.
La funzione giurisdizionale contabile della corte dei Conti è oggi concretamente disciplinata dal nuovo codice di giustizia contabile adottato con il Decreto Legislativo n.174/2016. L'art.1 di detto decreto stabilisce che, nella giurisdizione contabile della Corte dei Conti vi rientrano, i giudizi di conto, i giudizi di responsabilità amministrativa per danno all'erario e gli altri giudizi in materia di contabilità pubblica.
La giurisdizione contabile, della Corte dei Conti presenta i seguenti caratteri:
a) è piena nel senso che riguarda la legittimità e il merito delle questioni sottoposte alla sua cognizione e al suo giudizio e si estende a tutte le questioni pregiudiziali e incidentali comunque connesse con esclusione soltanto dell'incidente di falso di competenza del giudice ordinario;
b) è esclusiva perché nelle questioni devolute alla sua competenza la Corte dei Conti giudica in tema di diritti soggettivi e interessi legittimi con esclusione di qualsiasi altra autorità giurisdizionale;
c) è sindacatoria nel senso che la Corte dei Conti possiede un illimitato potere d'indagine sulle questioni sottoposte al suo giudizio;
d) è necessaria, per quanto attiene il riscontro contabile, sui giudizi di conto, in quanto detti giudizi hanno luogo “ope legis”.
Con le leggi n.19 e n.20 del 14/1/94 è stato attuato il decentramento a livello regionale di parte delle funzioni esercitate nella sede centrale di Roma della Corte dei Conti. In ciascun capoluogo di regione sono state istituite la Procura e la sezione giurisdizionale, cui sono state attribuite le seguenti funzioni:
- giudizi di responsabilità patrimoniale a carico di amministratori, funzionari e dipendenti di uffici pubblici;
- giudizi sui conti giudiziali resi dai tesorieri;
- giudizi in materia di pensioni spettanti ai soggetti residenti nelle regioni.
La giurisdizione contabile, come si evince dal nuovo codice di contabilità pubblica, è esercitata:
- dalle sezioni giurisdizionali regionali
- dalle sezioni di appello
- dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale.
La funzione giurisdizionale della Corte dei Conti, quindi , si svolge a livello locale, presso le sezioni regionali, istituite in tutti i capoluoghi di Regione, ed a livello centrale, presso le prime tre sezioni, che svolgono la funzione di giudice di appello contro le sentenze delle sezioni regionali, e dalle sezioni riunite.
Le funzioni di Pubblico Ministero sono svolte dal Procuratore generale, a livello delle sezioni centrali e il Procuratore regionale a livello delle sezioni giurisdizionali regionali. Il Procuratore è una parte processuale del giudizio preposta alla protezione delle risorse pubbliche,
Il giudizio di responsabilità si svolge davanti alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti e può essere instaurato dal Procuratore regionale di propria iniziativa tutte le volte che lo ritenga necessario per la tutela degli interessi patrimoniali dello Stato o a seguito di denuncia da parte dell'amministrazione danneggiata .
Le pronunce delle sezioni giurisdizionali regionali assumono la veste di vere e proprie sentenze e possono essere impugnate in secondo grado, davanti alle sezioni giurisdizionali centrali.
L'appello è proponibile dal Procuratore regionale o dal Procuratore generale entro 60 giorni dalla notifica o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione.
Le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali sono esecutive.
Il ricorso in appello non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, la sezione giurisdizionale centrale, su istanza di parte o del Procuratore generale, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che l’esecuzione sia sospesa.
Presso la sezione giurisdizionale regionale le funzioni di Pubblico Ministero sono esercitate dal Procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.
Nel giudizio di responsabilità patrimoniale, con il nuovo codice di contabilità, è stato elevato a 10.000,00 euro il limite di valore entro il quale si può ricorrere ad una procedura abbreviata, applicabile nei casi di responsabilità meno gravi, (c.d. procedimento monitorio).
Vengono altresì introdotti nuovi principi in tema di responsabilità per danni arrecati all'erario. In particolare, viene sancita la responsabilità assolutamente personale del pubblico dipendente nel senso che la responsabilità si estende agli eredi solo nel caso che questi abbiano conseguito un indebito arricchimento; viene altresì stabilito in 5 anni il termine di prescrizione oltre il quale non può più essere iniziato il giudizio di responsabilità (in precedenza il termine era di 10 anni). Il termine decorre da quando si è determinato l'evento dannoso o in caso di occultamento doloso del danno, da quando è stato scoperto.
A) IL PRESUPPOSTO PER L'AZIONE DI RESPONSABILITA'
Il giudizio di responsabilità viene promosso solo se in sede istruttoria emerge che il danno subito dall'amministrazione possa essere ricondotto al comportamento omissivo del dipendente per dolo o colpa grave. Tuttavia, va rilevato che il grado di responsabilità attribuibile al dipendente non è sempre il medesimo, dovendosi tenere conto delle circostanze oggettive e soggettive nelle quali si è verificato l'evento.
Spetta al Pubblico Ministero accertare la sussistenza del dolo o della colpa grave nel comportamento tenuto dal dipendente.
Quindi, il Pubblico Ministero per promuovere il giudizio di responsabilità deve accertare che il dipendente, nel caso di danno arrecato a terzi o all'amministrazione, ha avuto un comportamento connotato da dolo o colpa grave.
Il presupposto quindi per l'azione di responsabilità, sulla quale giudica la Corte dei Conti, è l'esistenza di un danno all'erario.
In linea di principio costituisce danno all'erario qualsiasi diminuzione patrimoniale subita dallo Stato in conseguenza dell'atto illecito del pubblico dipendente.
Sicché la responsabilità patrimoniale del dipendente si concreta sempre nell'obbligo della reintegrazione del danno, vale a dire in una somma di denaro equivalente all'entità del danno.
Il danno erariale si distingue in:
- diretto, quando è cagionato dal dipendente direttamente alla propria o ad altra amministrazione;
- indiretto, quando l'amministrazione ha dovuto corrispondere al terzo a titolo di risarcimento il danno causato dal dipendente.
l danno per essere risarcito deve essere economicamente valutabile, nonchè deve essere certo, attuale ed effettivo.
La valutazione dell'ammontare del danno è rimessa alla Corte dei Conti, la quale giudica in via esclusiva sulla responsabilità patrimoniale dei dipendenti.
Si valuta sia il danno emergente (deterioramento o perdita di beni o denaro ) che il lucro cessante (mancata acquisizione di incrementi patrimoniali che l’amministrazione avrebbe potuto realizzare).
E’ risarcibile anche il danno da tangente e il danno all’immagine cagionato all’amministrazione .