Un eventuale difetto nella relazione « scuola — famiglia » non vale ad inficiare la valutazione del consiglio di classe dato che, alla stregua delle norme che governano l'ammissione alla classe successiva, ciò che assume rilievo è la possibilità di esprimere un giudizio favorevole sul livello di preparazione e di apprendimento concretamente raggiunto dall'alunno al termine dell'anno scolastico o, in presenza di carenze, un giudizio favorevole sulla possibilità del loro recupero. La valutazione di legittimità del giudizio di non ammissione alla classe superiore deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell'anno scolastico, lo sviluppo degli apprendimenti e l'acquisizione di nuove competenze, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola — famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico o la mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello studente.

T.A.R. sez. I - Trento, 14/09/2018, n. 184