In sede di espletamento degli esami di maturità e di valutatone dei relativi risultati assumono rilievo preminente le prove alle quali l'alunno è sottoposto ai fini della formulazione del giudizio finale e solo in via sussidiaria soccorrono altri elementi tratti dalla pregressa carriera scolastica, allorché dubbi e incertezze circa l'esito conclusivo residuino dalla complessiva considerazione degli esami sostenuti.
In forza dell'ari. 3, I. n. 425 del 1997, il voto finale assegnato a ciascun candidato dell'esame di Stato è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione alle prove scritte, al colloquio e dei punti per il credito scolastico. Da ciò deriva che la valutazione della legittimità/correttezza del voto finale può avvenire solo attraverso il sindacato rivolto a ciascun addendo del voto stesso, sindacato che non può che avvenire attraverso l'esame attento della congruenza della motivazione data a suo sostegno dalla Commissione.
Nel caso di impugnazione di valutazioni provenienti dalla Commissione di maturità, non è sufficiente contestare vizi di natura formale della valutazione negativa espressa potendo questa risultare illegittima solo qualora si possa dimostrare che, a causa dei lamentati vizi della specie summenzionata, la determinazione e/o il giudizio finale risultassero irrimediabilmente infirmati per erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti ovvero, ancora, per illogicità manifesta.
Il sindacato sulla discrezionalità tecnica è precluso al giudice amministrativo, quando siano poste in evidenza macroscopiche ragioni di illogicità, contraddittorietà, perplessità, incongruenza tra il giudizio espresso in forma numerica (o anche descrittiva) e i parametri valutativi prefissati, o almeno quando risalti con evidenza il contrasto tra il contenuto dell'elaborato, i parametri valutativi e il giudizio finale. Inoltre, il giudizio formulato dalla Commissione per l'esame di maturità, ai fini del voto numerico, va inserito in una lettura completa dell'intera prova di maturità (nel caso di specie, il quadro globale della valutazione appare complessivamente coerente).
TAR Campania n.5095 – Sez. IV del 12 dicembre 2012