I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno dei percorsi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 e legge 27 dicembre 2023, n. 206), degli istituti tecnici (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61), riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 alla presente Nota esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio. Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio di orientamento” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento.

Si ponga il caso in cui il Consiglio d’Istituto di un liceo scientifico statale con più percorsi formativi stabilisca tra i criteri di precedenza che “le indicazioni della seconda o terza preferenza di percorso espresse nel modello di iscrizione non hanno ragione di essere considerate”; b), la procedura del sorteggio solo per gli studenti che avevano fatto richiesta di inserimento nel Liceo Scientifico Tradizionale (…) per i quali in graduatoria provvisoria vi sia parità assoluta di punteggio”. Di fatto tale criterio comporterebbe l’esclusione di coloro che hanno indicato come prima scelta un percorso formativo diverso dal “Tradizionale” e quest’ultimo in opzione non primaria.

Il Tar Lazio (sentenza del 27 ottobre 2021, n. 11010) ha stabilito che in base a tale dettato normativo – riferito all’anno scolastico 2021/2022 - emerge l’evidenza come la possibilità di presentare una domanda per diversi percorsi sia espressamente prevista dalla nota ministeriale poteva modificare i criteri di ammissione, la cui competenza è di esclusiva pertinenza del Consiglio di classe, prevedendo l’esclusione automatica dell’alunno in caso di mancato conseguimento dell’ammissione al primo percorso richiesto. Nel caso in esame, ciò si poneva a maggior ragione dal momento che la modifica era stata apportata solo a iscrizioni già scadute, non permettendo così agli alunni di effettuare una scelta ponderata.