L'art.32 del CCNL 19/4/2018 ha stabilito che i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
Riguardo la modalità di fruizione l'ARAN con l'orientamento applicativo CIR32 23 luglio 2020 ha chiarito che i permessi in questione possono essere fruiti o nell'ordine di 3 giorni al mese oppure ad ore fino a un massimo di 18 ore mensili. I 3 giorni o, in alternativa, le 18 ore mensili, non subiscono decurtazioni nel caso in cui l'orario di servizio sia distribuito in 5 giorni la settimana anziché 6.
La disposizione, in linea con le previsioni dello stesso art. 33, comma 3, ha chiarito l'ARAN riconosce il beneficio nella misura di 3 giorni al mese a prescindere dall'articolazione dell'orario settimanale, non opera alcuna distinzione rispetto al numero di giornate lavorative in funzione dell'articolazione dell'orario di lavoro. E quindi i giorni di permesso restano 3 o, in alternativa, le ore di permesso fruibili mensilmente restano 18 a prescindere se nella scuola sia applicato l'orario settimanale in 6 giorni o in 5 (cosiddetta settimana corta).
L'ARAN ha anche chiarito che le disposizioni contenute nel messaggio Inps 16866 del 28/6/2007, che prevedono 21 ore anziché 18, si applicano solo «ai rapporti di lavoro dei dipendenti del settore privato e, pertanto, le relative istruzioni operative non producono effetti interpretativi estensibili nell'ambito del pubblico impiego».