Il Ministero dell’Istruzione con la nota n.39972 del 15/11/2022  ha fornito indicazioni operative riguardo il percorso di formazione e prova per i docenti neo assunti per l’anno scolastico 2022/23. in particolare con riferimento all'organizzazione delle attività di formazione. La nota fa seguito al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 16 agosto 2022, n. 226  con il quale è stato disciplinato il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, nonché le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova. Di seguito si riassumono i principali aspetti delle indicazioni fornite dal ministero.

Il personale interessato a sostenere l'anno di formazione è il seguente:

  • docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;

  • docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo;

  • docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo;

  • docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione o che l’acquisiscano ai sensi dell’art. 13 c. 2 del Dlgs 59/2017, al primo anno di servizio con incarico a TI;

  • docenti assunti a tempo determinato sulla base delle procedure previste dall’articolo 59, da comma 4 a comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73. (Assunti da GPS 1 fascia). Con la precisazione che qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59.

  • docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25/05/2021, n. 73.

Non sono invece tenuti a sostenere l’anno di formazione:

  • docenti che abbiano già svolto l'anno di formazione  nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;

  • docenti  che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale  abbiano già svolto l'anno di formazione;

  • docenti già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;

  • docenti che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;

  • docenti che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola;

  • docenti che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

 Come chiarisce la nota ministeriale in commento le attività formative hanno una durata complessiva di 50 ore, organizzate in 4 fasi:

  • incontri propedeutici e di restituzione finale = 6 ore

  • laboratori formativi = 12 ore

  • peer to peer” e osservazione in classe = 12 ore

  • formazione on-line = 20 ore

Tali attività sono da intendersi aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle iniziative di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della Legge 107/2015, e rivestono carattere di obbligatorietà.La circolare in questione evidenzia come sia determinante il ruolo del docente tutor nel suo compito precipuo di affiancamento del docente neoassunto durante tutto il percorso di formazione e di prova, con compiti di collaborazione e supervisione professionale.

La valutazione del percorso di formazione e di prova in servizio

L’art.13 del D.M. 226/2022 stabilisce le procedure per la valutazione del percorso di formazione e fissa le scadenze temporali in cui queste dovranno svolgersi. Una tra le novità più rilevanti del percorso è rappresentata dall’allegato A, che struttura i momenti di osservazione in classe da svolgersi da parte del Dirigente scolastico e del Tutor, evidenziando in maniera oggettiva le caratteristiche dell’attività didattica del docente neo-immesso.Le schede, debitamente compilate, entrano a far parte del materiale sottoposto al Comitato di valutazione che sarà convocato dal Dirigente Scolastico nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche e la conclusione dell’anno scolastico. Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale e nelle schede di cui all’Allegato A, già in possesso del Dirigente Scolastico e trasmessi preliminarmente, almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio, allo stesso Comitato. Il test finale, contestuale al colloquio, verterà sulle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria compiuta dal tutor accogliente e nella relazione del Dirigente scolastico, e riguarderà espressamente la verifica dell’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso formativo.

Il patto per lo sviluppo professionale e i laboratori formativi

Il D.M. 226/2022, all’art.5, comma 3, testualmente recita: “Il Dirigente scolastico e il docente in periodo di prova, sulla base del bilancio delle competenze sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni dell’istituzione scolastica, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all’articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole”.E al comma 4 dello stesso articolo: “Al termine del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio, il docente in periodo di prova, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare”.A tal fine, la circolare in commento chiarisce che il patto debba essere  incentrato su azioni formative mirate al raggiungimento di quelle competenze non possedute dal docente in anno di prova, evitando di includere la ripetizione di laboratori con percorsi esperienziali già espletati precedentemente.Si auspica, di contro, che con il docente in prova si concordi opportunamente un percorso formativo che colmi le lacune e potenzi le competenze possedute per un gratificante apporto professionale, una volta completato il percorso.

Nota 39972 del 15 novembre 2022 "Periodo di formazione e prova docenti neoassunti e docenti che hanno ottenuto passaggio di ruolo attività formativa a.s. 2022-2023

Schema Patto per lo sviluppo professionale