Il Decreto trasparenza (Decreto legislativo 27 giugno2022, n. 104) ha introdotto nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro nei confronti del lavoratore, sia sui contenuti del contratto che sulle modalità pratiche di informativa.Tali nuove regole sulla trasparenza hanno modificato quanto già previsto dal Decreto Legislativo n. 152 del 1997. Tale normativa prescrive l'obbligo di fornire per iscritto con appositiva informativa al lavoratore.
Tali regole si applicheranno per i contratti di lavoro: subordinato, somministrato, intermittente, di collaboazione, di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale.
Le informazioni previste dalla norma devono essere contenute nel contratto o nella copiadella comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, oppure devono essere fornite periscritto (o in formato elettronico) al lavoratore con apposita informativa, che esclusivamente per alcune materie può essere consegnata entro trenta giorni dall'assunzione. Il mancato assolvimento degli obblighi del decreto legislativo prevede una sanzione amministrativa. I contratti-tipo che saranno forniti dal Ministero a codeste Istituzioni per la sottoscrizione dei nuovi contratti di lavoro saranno già aggiornati con quanto previsto dal Decreto Trasparenza.
Tali contratti-tipo conterranno alcune delle informazioni necessarie, mentre per altre faranno rinvio a un’apposita informativa, che sarà cura delle Istituzioni predisporre e consegnare allastipula del contratto.
Qualora le Istituzioni debbano sottoscrivere contratti di lavoro redatti autonomamente, si riporta di seguito l’elenco delle informazioni che devono essere contenute nel contratto o nell’informativa consegnata al lavoratore:
1. l’identità delle parti;
2. il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro.
3. la sede o il domicilio del datore di lavoro.
4. l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro.
5. la data di inizio del rapporto di lavoro.
6. la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso.
7. la durata del periodo di prova.
8. il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro.
9. la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore e le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi.
10. la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore. [La forma è sempre quella scritta]
11. l’importo iniziale della retribuzione con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento. [Per periodo e modalità di pagamento si può fare riferimento al sistema del “cedolino unico” con pagamenti mensili gestiti dalle RTS];
12. la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione.
13. il contratto collettivo, anche integrativo, applicato al rapporto di lavoro. [Si consiglia di fornire link al CCNL, al CIN e al Contratto Integrativo d’Istituto]
14. gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi.










