Il Consiglio di Stato nella sentenza del 14 dicembre 2018 ha ribadito gli indirizzi giurisprudenziali secondo cui:

- il bando di gara costituisce un vincolo al quale la stazione appaltante non si può sottrarre, essendo inderogabilmente tenuta ad applicare le disposizioni che essa stessa si è data per la procedura di affidamento (cfr. Cons. Stato, V, 13 settembre 2016, n. 3859, citata in sentenza, anche per il richiamo fatto a Cons. Stato, Ad. plen., 25 aprile 2014, n. 9);

- l’interpretazione degli atti di gara va condotta secondo i criteri dell’ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seg. cod. civ., dovendosi dare preminenza alla regola dell’interpretazione letterale, quindi dovendosi preferire le espressione letterali del bando di gara, quando il loro significato sia inequivoco, escludendosi perciò il ricorso ai criteri interpretativi diversi da quello letterale al fine di rintracciare pretesi significati ulteriori (cfr. Cons. Stato, V, 12 settembre 2017, n. 4307). (…)

I requisiti, le condizioni ed i criteri dell’offerta vanno fissati dalla stazione appaltante nel bando di gara e l’osservanza degli stessi è imposta ai concorrenti dall’art. 94, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Conseguentemente, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante sanzionarne l’inosservanza a pena di esclusione, purché nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità.

Non risulta, peraltro, nemmeno violato il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, ult. inc., del d.lgs. n. 50 del 2016 per le ragioni già ritenute dal primo giudice quanto alla coerenza sistematica -quindi alla ragionevolezza ed alla proporzionalità- di una clausola quale quella esaminata, che non fa che corroborare il divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica insito nel sistema, a presidio, tra l’altro, del principio dell’autonomia dell’apprezzamento discrezionale della prima rispetto a quello della seconda (il cui rispetto è garantito dall’anteriorità della prima valutazione e dalla necessità che dall’offerta tecnica esulino elementi e valori propri dell’offerta economica: cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 27 novembre 2014, n.5890).

Al riguardo, si deve perciò concludere che è legittima e di stretta interpretazione la clausola della legge di gara che vieti espressamente, a pena di esclusione, l’inserimento nell’offerta tecnica, per via diretta o indiretta, di elementi economici o da valutarsi nel contesto dell’offerta economica, onde mantenere segreta quest’ultima, in quanto previsione finalizzata ad impedire la ricostruzione dell’entità dell’offerta economica ma anche a garantire l’imparzialità del giudizio nella valutazione della qualità dell’offerta tecnica(…)