Nelle procedure per l'affidamento di appalti pubblici, l'inosservanza di una determinata previsione del bando di gara o della lettera d'invito, circa le modalità di presentazione dell'offerta, implica l'esclusione del concorrente quando la medesima previsione sia univoca .
// principio della sanabilità delle irregolarità formali, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell'ordinamento interno, consente di attenuare il rilievo di prescrizioni formali che non incidano sull'assetto sostanziale degli interessi coinvolti nella procedura di gara né alterino le regole riguardanti la par condicio tra i concorrenti, ma ciò non impedisce d'individuare alcuni limiti generali alla regola della sanatoria, che non opera quando difettino requisiti essenziali dei documenti prodotti dalle partì.
L'amministrazione deve fare applicazione dei principi di par condicio e di osservanza dei tempi procedimentali.
Se il modello di auto certificazione non è sottoscritto, il medesimo non ha nessun significato, non solo giuridico, ma neanche logico, dato che ne viene meno la stessa riconoscibilità esteriore come forma di autocertificazione, per cui si configura l'ipotesi di omessa presentazione di un atto .
La regola della sanabilità riguarda previsioni secondarie della procedura di gara e non può estendersi a profili d'identificazione dei documenti prodotti dalle parti, onde la possibilità di regolarizzazione concerne solo il completamento o la chiarificazione di documenti o dichiarazioni già versati in atti, per porre rimedio ad incertezze o equivoci generati dall'ambiguità delle clausole del bando e della lettera d'invito o, comunque, presenti nella normativa applicabile alla concreta fattispecie.
// vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non è configurabile qualora si assuma quale termine di paragone un atto o un comportamento illegittimo .
L'impresa doverosamente esclusa dalla gara non è legittimata a contestare il suo ulteriore svolgimento, né a dedurre vizi concernenti la posizione dell'aggiudicatario e di altre partecipanti, una volta constatata l'impossibilità di conseguirne l'aggiudicazione per difetto dei requisiti d'ammissione e partecipazione (7).
CONSIGLIO DI STATO N. 2548 - Sez. VI – 10 maggio 2013-09-02










