In relazione alla gara indetta da un istituto scolastico per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica a favore di alunni con disabilità, la partecipazione alla commissione giudicatrice del dirigente scolastico che ha anche assunto la veste di r.u.p. non può essere considerata illegittima, apparendo peraltro ragionevolmente giustificata, oltre che dalla modestia dell'affidamento e dal carattere di contratto sotto soglia dell'affidamento, dalla circostanza che la stazione appaltante è un istituto di istruzione nel cui organico deve supporsi non esista personale amministrativo che abbia una particolare specializzazione in materia di gare.
T.A.R. Lazio sez. I - Latina, 09/06/2018, n. 339










