Il Consiglio di Stato ha affermato che la cauzione provvisoria assolve sia una funzione indennitaria, in quanto garantisce alla stazione appaltante il risarcimento dei danni cagionati dall’eventuale rifiuto o impedimento dell’impresa aggiudicataria di stipulare il contratto, sia una funzione sanzionatoria, in caso di inadempimenti procedimentali compiuti dal concorrente. 

Si tratta di un istituto che svolge un’azione di “garanzia” del rispetto dell’ampio patto d’integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche”.

Pertanto, la cauzione provvisoria non ha soltanto la funzione di garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta, ma ha anche - come affermato più volte dalla giurisprudenza amministrativa - il fine “di responsabilizzare i partecipanti alle gare pubbliche in ordine alle dichiarazioni rese”.

Consiglio di Stato Sez. IV decisione del 22.04.2021