A) La procedura per la verifica dei requisiti degli operatori economici
A partire dal 1° gennaio 2024, la verifica dei requisiti degli operatori economici, sia per le procedure soggette al d.lgs. n. 50/2016 che per quelle soggette al d.lgs. n. 36/2023, avviene attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE). Tuttavia, ci sono differenze significative tra i casi di CIG acquisito mediante Simog e quelli acquisiti tramite PCP. In caso di CIG, acquisito mediante Simog, e utilizzo in gara dell’interfaccia utente per l’accesso al FVOE 1.0, la verifica dei requisiti è subordinata alla produzione del PassOE da parte del concorrente. Il funzionamento del FVOE è disciplinato dal provvedimento ex articolo 24 del Codice adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), con delibera n. 262 del 20 giugno 2023, consultabile sul sito ANAC al seguente link:
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-262-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-24-fvoe
Tale provvedimento e i relativi allegati indicano anche i requisiti e le cause di esclusione verificabili attraverso il FVOE, nonché i dati e le informazioni disponibili. Il FVOE si evolve dalla versione FVOE 1.0, nella quale era richiesto il PassOE da parte dell’operatore economico per autorizzare l’accesso al relativo fascicolo, alla versione FVOE 2.0 nella quale il PassOE non è più richiesto dal momento che sono previsti meccanismi di autorizzazione diversi. La documentazione di gara relativa alle procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 non deve più prevedere la presentazione del PassOE da parte degli operatori economici. Ulteriori indicazioni relative alle modalità di verifica tramite il FVOE 1.0 e il FVOE 2.0 sono contenute nel Comunicato adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, consultabile sul sito ANAC al seguente link:
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione
Diversamente, in caso di acquisto del CIG mediante PCP e utilizzo del FVOE 2.0, la verifica è subordinata ai meccanismi di autorizzazione previsti dall’articolo 5 della Delibera Anac 262/2023, ossia tramite accesso al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico dei soggetti abilitati dalla stazione appaltante (comunicati dal RUP tramite la piattaforma telematica) e autorizzati dello stesso concorrente. In questo secondo caso, non è quindi più previsto il Pass OE.
B) La trasmissione dei dati di aggiudicazione
Anche per tali adempimenti, la trasmissione dei dati relativi varia anch’essa a seconda della piattaforma utilizzata per l’acquisizione del CIG. Per quelli ex Simog, si fa uso dell’Interfaccia utente di Simog, mentre per quelli ex PCP, la trasmissione avviene tramite piattaforme certificate in modalità interoperabile con i servizi esposti dalla PCP attraverso la PDND (per le procedure di somma urgenza e protezione civile, si può far riferimento alla Comunicazione del presidente Anac del 19/9/2023). Le successive eventuali modifiche ai contratti e varianti in corso d’opera, seguono lo stesso principio. La documentazione relativa alle varianti è resa disponibile dalla stazione appaltate per l’Autorità tramite un link ipertestuale.










