Ricorre il vizio di sviamento di potere quando il pubblico potere viene esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, ovvero quando l'atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico. Tuttavia, in sede processuale si richiede che la censura sia supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo sufficienti mere supposizioni od indizi, che non si traducono nella dimostrazione dell'illegittima finalità perseguita in concreto dall'Amministrazione. (Tar Lombardia, sez. II, 15.4.2020, n. 632).

Non tutte le circostanze “solite del caso” paiono indizi idonei a configurare lo sviamento di potere. Ad esempio, non può a priori ritenersi fondata la “deviazione della finalità” dalla divergenza di vedute tra Dirigente Scolastico e Consiglio di Istituto (soprattutto se riguardante la validità del rapporto contrattuale in essere), quanto non è un elemento di prova l’indizione della gara in prossimità del collocamento in quiescenza del dirigente scolastico (di per sé costituente un dato assolutamente neutro), quanto ancora l'aver consentito la messa in esercizio di macchine automatiche erogatrici di bevande e prodotti alimentari nelle more del rapporto contrattuale o le questioni in ordine alla validità di quest'ultimo (fatti del tutto ultronei rispetto alla controversa gara).

Tar, Calabria, sez. I, Catanzaro, 12 settembre 2020, n. 1447